Statuto

Art. 1 Denominazione e sede
È costituita l’ Associazione denominata «Sovraesposti», con sede in Forlì, Piazzale Giovanni Giolitti n. 9. L’associazione potrà costituire sedi operative in altre località del territorio nazionale.

Art. 2 – Durata
L’associazione avrà durata illimitata.

Art. 3 – Scopo
L’associazione «Sovraesposti» è associazione libera e apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire le seguenti finalità:
1) promozione, diffusione e sviluppo del patrimonio culturale del territorio in tutte le sue forme e articolazioni;
2) promozione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e conservazione delle tradizioni artistiche locali e territoriali, nonché di qualsiasi altra forma artistica, sia nei confronti degli associati sia nei confronti di tutti i cittadini;
3) educazione e valorizzazione della cultura artistica in genere;
4) tutela del patrimonio culturale, e artistico in genere, con particolare attenzione alle tradizioni nazionali e popolari.

Art. 4 – Oggetto
L’associazione ha per oggetto:
1) la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale, artistico e storico, attraverso il linguaggio audio visivo e tutte le altre forme artistiche espressive, attraverso i settori del video-making, della fotografia, dell’illustrazione e delle arti grafiche, della musica e di tutte le attività operanti nell’ambito culturale e ricreativo;
2) l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione utile alla promozione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e conservazione delle tradizioni artistiche e culturali locali e territoriali, sia nei confronti degli associati sia nei confronti di tutti i cittadini (rappresentazioni, cicli di lezioni, incontri tematici, ….);
3) lo svolgimento di attività di studio e approfondimento delle espressioni artistiche legate alle tradizioni locali, storiche e territoriali;
4) la realizzazione di materiale audio visivo e la creazione di archivi per la raccolta di documentazione artistica con particolare attenzione a quella audio visiva e grafica, attraverso l’archiviazione e la catalogazione di tutto il materiale raccolto ed elaborato.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l’associazione potrà anche:
1) sviluppare rapporti di collaborazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche che private, e persone di qualsiasi nazionalità e credo religioso, che perseguano le stesse finalità e che siano in sintonia con lo spirito dell’associazione;
2) aiutare e incoraggiare i giovani artisti, letterati e studiosi locali;
3) divulgare, agli associati ed al pubblico, materiale d’informazione, concernenti le tematiche di cui agli scopi dell’associazione.

Art. 5 – Associati
1) L’adesione all’associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 3 e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell’associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.
2) Condizioni di ammissione degli associati (art. 148, comma 8, lett. e), D. P. R. n. 917/1986): Colui che intende associarsi all’associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un’apposita domanda presso la sede dell’associazione. Nella domanda dovranno essere indicate le proprie generalità, la data di nascita, la residenza. La qualifica di associato si assume con l’iscrizione nell’apposito libro associati. Il Consiglio direttivo, entro 30 giorni, deve deliberare in merito alla domanda e può rigettare tale domanda, per giusta causa. In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all’assemblea degli associati. Le iscrizioni cominciano dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno in cui la domanda è accolta. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma ogni associato avrà l’obbligo di rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
3) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione.
4) Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione a cui hanno aderito.
5) Ai sensi dell’art. 148, comma 8, D. P. R. n. 917/1986 lettera c) nel rispetto della tutela di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è da considerarsi esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
6) Ai sensi dell’art. 148, comma 8, D. P. R. n. 917/1986 lettera f), le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
7) Gli associati cessano di far parte dell’associazione (art. 148, comma 8, lett. e), D. P. R. n. 917/1986) per i seguenti motivi:
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L’esclusione può essere deliberata solo dopo che all’associato sia stato notificato il motivo o il fatto che può giustificarne l’esclusione. Avverso a tale decisione l’interessato può proporre ricorso scritto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per le eventuali controdeduzioni. All’associato decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

Art. 6 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
i) l’Assemblea degli associati;
ii) il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Assemblea
1) L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione (art. 148, comma 8, lett. e), D. P. R. n. 917/1986). Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di votare e di essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative;
2) ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto. (art. 148, comma 8, lettera e) D. P. R. n. 917/1986)
3) L’assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario che deve redigere e approvare annualmente ai sensi dell’art. 148, comma 8, D. P. R. n. 917/1986 lettera d). L’assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e quando vi sia la richiesta scritta di almeno il 25 % degli associati aventi diritto al voto.
4) L’assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante: raccomandata o mail o fax o PEC con un preavviso di giorni 10. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. (art. 148, comma 8, lettera e) D. P. R. n. 917/1986).
5) L’assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, (art. 148, comma 8, lettera e) D. P. R. n. 917/1986) e a tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal consiglio direttivo o dai soci che richiedono l’assemblea e sulla nomina dei membri del consiglio amministrativo
6) L’assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a: variazione dello statuto (variazioni di sede, delle modalità di amministrazione) (art. 148, comma 8, lett. e) D. P. R. n. 917/86).
7) L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione oppure, in sua mancanza dal vice presidente.
8) L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea ordinaria in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza di voto dei presenti.
9) L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 75% degli associati aventi diritto di voto. L’assemblea straordinaria in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del 55% degli aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 8 Consiglio Direttivo
1) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli associati e composto da 5 membri associati.
2) I consiglieri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.
3) Tale organo esercita i poteri in relazione agli orientamenti ed ai programmi delle Assemblee dell’associazione.
4) Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un presidente, un vice presidente e un tesoriere.
5) Il Consiglio Direttivo, si riunisce, ogni qualvolta sia necessario.
6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente.
7) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Presidente
Il Presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione.

Art. 10 – Tesoriere
Il Tesoriere, è eletto con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Le sue mansioni sono il controllo e la tenuta dei conti di cassa.

Art. 11 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci. Ai sensi dell’art. 148, comma 8, D. P. R. n. 917/1986 lettera a) gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell’associazione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è prevista illimitata, ma potrà essere posta in liquidazione anticipatamente, oltre che per le cause espressamente elencate nell’art. 27 del Codice Civile.

Art. 13 Esercizio sociale
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio sociale sono fissati rispettivamente dal 1° Gennaio al 31 dicembre dell’anno stesso.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea straordinaria. Ai sensi dell’art. 148, comma 8, D. P. R. n. 917/1986 lettera b) in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Art. 15 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, validità e giuridica assistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dalgi arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale (luogo indicato dall’art. 810, comma 2, c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c.
Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico, nominato d’accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì.
Il collegio arbitrale o l’arbitro unico decideranno in via rituale e secondo diritto.
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l’osservanza del principio del contradditorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile in tema di arbitrato rituale.

Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.